Con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021, l’INPS aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2021 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020, accertata nella misura dello -0,3%.
Contribuzione dovuta
In particolare, per l’anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
– Artigiani: 24%;
– Commercianti: 24,09%,
da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.
Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00.
Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00.
Termini e modalità di versamento
Anche per l’anno 2021 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:
– 17 maggio 2021,
– 20 agosto 2021,
– 16 novembre 2021,
– 16 febbraio 2022.
In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.